GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
La trasparenza nei confronti del mercato, così come la correttezza, la chiarezza e la completezza dell’informazione rappresentano valori al cui rispetto sono volti i comportamenti dei componenti gli organi sociali, del management e di tutti i prestatori di lavoro del Gruppo Telecom Italia Media. Sono, altresì, adottate apposite procedure di classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.
La gestione delle informazioni riservate è curata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore Delegato e dal Direttore Generale, sulla base di procedure per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società. L’apposita procedura che stabiliva le modalità operative per la comunicazione al mercato delle informazioni price sensitive è stata sostituita nel corso del 2006 da una più generale Procedura per la gestione e la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate, che sconta la disciplina in materia di abusi di mercato, disciplinando altresì l’istituto del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, operativo dal 1° aprile 2006.
L’adozione della nuova procedura è il risultato delle attività svolte dalla Società in costante rapporto con il gruppo di lavoro promosso dalla Telecom Italia S.p.A., al fine di valutare le ricadute del recepimento nell’ordinamento nazionale (Legge Comunitaria 2004) della c.d. Direttiva Market Abuse.
DISCIPLINA IN MATERIA DI INSIDER DEALING
La trasparenza in merito alle operazioni su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegati, effettuate direttamente o per interposta persona da soggetti rilevanti o da persone agli stessi strettamente legate (internal dealing), è attualmente disciplinata dalla regolamentazione della Consob (artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti). Detta circostanza ha determinato il superamento del Codice di comportamento della Società in materia di insider dealing, adottato nel dicembre 2002.
Ai sensi di legge gli amministratori e i sindaci della società emittente, nonché i “soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato” sono gravati di un obbligo di disclosure al mercato rispetto alle operazioni (c.d. di insider dealing) compiute su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegate di controvalore superiore ai 5.000 euro su base annua.
La Società ha individuato i “dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato”.
Nel corso del 2006, sono state effettuate, da parte della Società e dei soggetti rilevanti ai fini della disciplina, n. 4 comunicazioni (c.d. filing model) ai sensi dell’articolo 2.6.4 del Regolamento di Borsa. Dette comunicazioni sono reperibili sul sito web della Società, sezione Governance.
All’interno del più generale processo di revisione degli strumenti di corporate governance, pur in assenza di obblighi regolamentari, è stato deciso di introdurre nel Codice di Autodisciplina un dovere di astensione, in specifici periodi dell’anno (cd. Black out periods), dal compimento di operazioni su azioni della Società o su strumenti finanziari collegati. Tali periodi sono, altresì, suscettibili di essere estesi o sospesi dal Consiglio di Amministrazione in occasioni straordinarie.