A monte dell'intero sistema di Corporate Governance si colloca il Codice Etico di Telecom Italia Media, che consiste in un corpus di principi per una conduzione degli affari eticamente orientata.
Si tratta di un documento che reca l’indicazione degli obiettivi e dei valori informatori dell’attività d’impresa con riferimento ai principali stakeholders con i quali le società del Gruppo si trovano quotidianamente a interagire: azionisti, mercato finanziario, clienti, comunità, personale.
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Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, nella riunione dell’8 marzo 2007, una serie di modifiche e integrazioni al Codice di Autodisciplina della Società, per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative (c.d. legge sulla tutela del risparmio) e del Codice di Borsa Italiana (edizione marzo 2006).
Gli interventi effettuati non hanno peraltro mutato l’impostazione del documento, che già risultava in larga misura adeguata, se non nella lettera sicuramente nello spirito e nella sostanza, ai nuovi principi di governance.
Il Codice di autodisciplina declina le regole di funzionamento dei rapporti interni fra i diversi organi della Società, sviluppando e adeguando alla realtà di Telecom Italia Media i principi e le raccomandazioni del corrispondente Codice di Borsa Italiana.
L’attuale edizione del documento (in vigore da maggio 2008) recepisce alcune modifiche volte al coordinamento del documento con le soluzioni di corporate governance di più recente adozione. Nella nuova versione del Codice di Autodisciplina sono individuate le operazioni che hanno incidenza notevole sull’attività della Società e del Gruppo, soggette a preventiva approvazione consiliare (criteri adottati nel febbraio 2008), è inserito un espresso richiamo al regolamento disciplinante la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società (regolamento approvato nel novembre 2007).
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Il Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2002 ha approvato una serie di principi di comportamento concernenti le modalità di effettuazione delle operazioni con parti correlate. Tali principi rispecchiano quanto introdotto in materia di operazioni con parti correlate nel Codice di Autodisciplina delle società quotate (si veda l'art. 11 del Codice nell'edizione "rivisitata" del luglio 2002).
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Superando la procedura adottata nel 2003, volta ad assicurare la periodica informativa ai Sindaci sull'attività svolta e sulle operazioni più rilevanti, il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’8 marzo 2007 ha approvato una più ampia disciplina intesa a coordinare tutti i diversi flussi informativi, richiesti dalla legge così come introdotti in via di autodisciplina o per prassi, comunque destinati a Consiglieri non esecutivi e Sindaci.
La nuova procedura sconta l’introduzione in Statuto della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come da proposta all’Assemblea straordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa riunione dell’8 marzo 2007.
Consulta la procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci (148 Kb)
Consulta il codice di comportamento in materia di Insider Dealing (177 Kb)
Procedura Market Abuse - procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
Le informazioni - per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un’iniziativa che abbia una specifica rilevanza e funzione nelle attività sociali - costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell’impresa. Esse sono alla base dei più importanti processi aziendali e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di business.
Ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni (così, in specie, i dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy), l’utilizzo delle informazioni si conforma ai principi generali dell’efficienza nell’impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso nel caso di specie dalla regola del “need to know”. L’uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo Telecom Italia Media soggiacciono a obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività.
L’ordinamento peraltro dispone l’obbligo di comunicazione al mercato di ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazione privilegiata). L’ordinamento impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo dell’informazione privilegiata a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.
Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al “perfezionamento” dell’informazione privilegiata, in cui non solo, per non incorrere nell’obbligo di divulgazione immediata, l’informazione privilegiata che può convenzionalmente definirsi in itinere deve essere fatta oggetto di un regime classificato di confidenzialità, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare decettiva per il mercato e/o dannosa per l’attività d’impresa.
Questa procedura governa la gestione - ivi inclusa la comunicazione al pubblico - delle informazioni privilegiate e di quelle che potrebbero divenire tali, contemperando l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l’interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra disclosure dell’informazione privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione. Come tale la procedura si coordina con le disposizioni interne di generale applicazione in materia di classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.
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